Propaganda elettorale e privacy: le regole del Garante

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In pieno clima elettorale il Garante della privacy è intervenuto con un apposito provvedimento (G.U. 22 febbraio, n. 43), che conferma le regole già previste dal provvedimento generale del 2005, per ribadire le regole di utilizzo dei dati dei cittadini ai fini della propaganda elettorale.



Dati utilizzabili senza consenso

Partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini:

– i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni;
– i dati personali di iscritti ed aderenti;
– altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero);
– altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).

Inoltre, i titolari di cariche elettive possono utilizzare:

– i dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso

A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall’interessato, è necessario il consenso per:

– particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax;
– i dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità;
– i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano il previo consenso a ricevere posta o telefonate;
– i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili

Non sono in alcun modo utilizzabili:

–    gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, gli indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura;
–    le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi;
–    i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini

I cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione.

Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 31 maggio 2010.

SI.net, tramite il suo profilo su Twitter, riporta puntualmente articoli e interventi presenti sul web relativi alle problematiche sulla privacy.

Per informazioni in merito alla tutela della privacy è possibile scrivere a: progettazione@blog.sinetinformatica.it, o telefonare al numero unico servizio clienti: 0331-576848