Entro il 30 settembre i Comuni devono provvedere alla comunicazione dei residenti senza fissa dimora, come ribadito con circolare n. 26/2010 dal Ministero dell’Interno che richiama la precedente circolare n. 22/2010. |
Il decreto del Ministro dell’Interno 6 luglio 2010 prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora, formato dai dati anagrafici contenuti nell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), relativi alle persone che non hanno fissa dimora, iscritte nelle anagrafi comunali ai sensi dell’articolo 1, terzo comma , della legge n. 1228/1954 (“Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della presente legge.“).
Per costituire il registro, i Comuni dovranno segnalare all’INA entro il 30 settembre le persone senza fissa dimora, valorizzando opportunamente un apposito campo. La circolare n. 22/2010 contiene in allegato le relative istruzioni operative.
Eventuali problematiche tecniche potranno essere segnalate al Centro di risposta INA-SAIA (tel.06/4778131 – fax 06/4778113 – cnsd.assistenzatecnica@interno.it ), operativo presso il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD).
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