Codice dell’Amministrazione Digitale: ok di Camera e Senato

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La Camera dei Deputati e il Senato hanno espresso il loro parere favorevole alle modifiche del Codice dell’Amministrazione Digitale proposte dal Governo con lo schema di Decreto Legislativo n. 266/2010.

Il decreto dovrà diventare esecutivo entro il 4 gennaio 2011, data di scadenza della delega al Governo per la modifica del CAD sancita nell’art. 33 della Legge 69/2009.

Un punto rilevante del nuovo CAD è che l’attuazione delle sue indicazioni sarà fattore di valutazione per i Dirigenti delle PA (sia per la premialità che per le sanzioni).

Un altro importante elemento è caratterizzato dalla maggiore importanza attribuita a quegli aspetti legati alla sicurezza informatica e alla continuità operativa, garantita anche tramite strategie di disaster recovery.

Interessante l’iniziativa per cui le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica sono tenute a predisporre convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate senza oneri a loro carico. C’è da dire, in verità, che non è una novità: era già previsto dall’art. 3 c. 4 del DPR 445/2000 (che al punto 4 recita: “Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualita’ personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”). Questa iniziativa è tranquillamente in linea con l’art. 19 del Codice della Privacy, che prevede le modalità di comunicazione di dati personali (non sensibili e/o giudiziari) tra soggetti pubblici, sarà comunque importante definire in tali convenzioni i dettagli organizzativi e operativi di tali trasmissioni, per regolamentare adeguatamente i trattamenti di dati conseguenti.

Verrà ribadito nuovamente l’obbligo di rendere disponibili on line moduli e formulari, pena la possibilità da parte dei cittadini di concludere i relativi procedimenti in assenza di tale documentazione. Questa prescrizione già compariva nella prima versione del CAD (con obbligo di attuazione entro il 31/12/2007), ma poi non ha sortito gli effetti sperati.

Nel Codice dell’Amministrazione Digitale ci sarà spazio anche per il sigillo elettronico, un interessante progetto sviluppato da ANUSCA in collaborazione con alcune PA: il sigillo elettronico consente ai cittadini di stampare documenti informatici corredati di un timbro complesso in grado di comprovare la conformità della copia cartacea all’originale informatico. Ne avevamo parlato durante i nostri corsi sul protocollo informatico, definendolo “esperimento di rimaterializzazione”. L’idea ha effettivamente delle applicazioni pratiche molto utili, il nuovo CAD attribuirà al sigillo elettronico un adeguato fondamento normativo.

Nel CAD si parla poi di Posta Elettronica Certificata, lasciando però uno spazio di interpretazione tra il ruolo che svolgerà la PEC e quello che svolgerà la CEC-PAC, la PEC che verrà fornita ai cittadini e servirà solo per le comunicazioni con la PA.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale vedrà introdotto il concetto di firma elettronica avanzata, che nella precedente versione era stato “tralasciato”: è un tipo di firma elettronica che consente l’identificazione del firmatario del documento, senza che sia garantita da un certificatore qualificato. Questo costituisce una garanzia di immodificabilità dei documenti firmati per il firmatario, ma l’assenza di un certificato qualificato non fornisce la garanzia di una terza parte.

Il CAD introduce poi due concetti legati al documento informatico, la copia informatica e il duplicato informatico: quest’ultimo è un documento informatico del tutto identico all’originale da cui è tratto e indistinguibile da esso (si dice che è “formato dalla medesima sequenza di valori binari”), mentre la copia informatica è un documento tratto da un orginale informatico che ne conserva lo stesso contenuto informativo ma ottenuto tramite una differente sequenza di valori binari (es. il caso di “copia” di un file PDF in formato TIFF). Probabilmente questa innovazione è stata introdotta per favorire i processi di conservazione sostitutiva.

Clicca qui per scaricare il testo dello schema di decreto trasmesso dalla Camera dei Deputati al Ministro per i rapporti con il Parlamento.

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