SISTRI, facciamo il punto della situazione

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Abbiamo già parlato del rinvio al 2 aprile, previsto nel Decreto Milleproroghe, per la per la piena entrata in operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Ulteriori norme incidono ora sulla disciplina.

Prima cancellato dalla “Manovra di ferragosto”, il sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti speciali e pericolosi è poi stato ripristinato con un emendamento della Commissione Bilancio del Senato del 5 settembre 2011: le circa 400mila imprese interessate al nuovo sistema dovevano quindi provvedere, entro il 9 febbraio 2012, ad adeguarsi alla normativa e a dotarsi di tutti gli strumenti necessari. Il termine è stato poi portato al 2 aprile dal Decreto Milleproroghe di fine anno.

Il 6 gennaio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 219 del 10 novembre 2011, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
La normativa prevede alcune novità, tra cui:

la gestione dei processi e dei flussi di informazioni contenuti nel SISTRI  è estesa ora a tutta l’Arma dei Carabinieri;

– vengono offerte nuove definizioni di “unità locale” (UL) e di “unità operativa” (UO), definizioni utili per comprendere quanti dispositivi Usb siano necessari per ciascun operatore;

cambia la custodia delle chiavette USB che passa al titolare dell’impresa obbligata al Sistri. Tuttavia il delegato resta titolare della firma elettronica ma risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti;

– in merito al dispositivo USB per la interoperabilità tra SISTRI e software gestionali delle imprese, se l’impresa ha accreditato il proprio sistema gestionale al servizio di interoperabilità, può richiedere al Sistri il rilascio del dispositivo Usb per l’interoperabilità e deve dichiarare il luogo nel quale viene custodito il dispositivo;

– se si verifica una sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, l’impresa deve darne comunicazione scritta al SISTRI entro 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese, oltre a restituire i dispositivi Usb per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno;

in merito alla videosorveglianza e in presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l’installazione delle apparecchiature, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all’installazione delle medesime. Inoltre il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l’obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti (…) è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio;

l’obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate.

Per approfondimenti: Rifiuti: le proroghe e le modifiche al regolamento del SISTRI – di Tiziano Menduto – su http://www.puntosicuro.it

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