Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le istanze di variazione anagrafica allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
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I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
In particolare, la trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
– che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
– che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
– che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
– che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
Sarà quindi possibile trasmettere le istanze attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure, in mancanza della PEC, attraverso la mail personale, allegando alla scansione della dichiarazione autografa, la fotocopia del documento d’identità.
E’ indispensabile che sul sito istituzionale di ciascun comune siano pubblicati gli indirizzi esatti ai quali inoltrare le dichiarazioni, con particolare riferimento all’indirizzo postale, di posta elettronica, nonché al numero di fax.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero e allegato alla circolare n. 9 del 27 aprile.
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza parte, come sempre, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.
Il comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (a partire dall’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Le disposizioni sopra riportate sono contenute nella circolare n. 9 del 27 aprile emanata dal Dipartimento dei servizi demografici del ministero dell’Interno, che fornisce i chiarimenti attuativi delle disposizioni contenute all’articolo 5 del decreto legge semplificazioni (dl 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35), in materia di cambio di residenza in tempo reale.
Dopo l’obbligo di utilizzo della Posta Elettronica nelle trasmissioni di documenti per le PA sancito nel Codice dell’Amministrazione Digitale e le recenti innovazioni normative in tema di decertificazione, questa nuova procedura è un ulteriore e importante passo verso la dematerializzazione dei procedimenti.
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