Autocertificazioni: chiarimenti su permessi di soggiorno e cittadinanza

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Con circolare n.3/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settebre 2012, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito alcuni aspetti  relativi ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza.

Come già approfondito in un nostro precedente articolo, la normativa sulla certificazione (Testo unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 445 del 2000, modificato dalla legge n.183/2011), in vigore dal 1 gennaio 2012, prevede che le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti  con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di Pubblici Servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Sui certificati da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Dall’applicazione delle nuove norme derivano vari adempimenti a carico delle stesse Amministrazioni, spiegate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, tra l’altro, con Direttiva del 22 dicembre 2011 n.14.

Questi alcuni dei contenuti della circolare n.3/2012:

– Certificati relativi al permesso di soggiorno

Ai cittadini  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  Italia  le Amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi dell’immigrazione (decreto legislativo n.286/88). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta la dicitura «certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione», e non la dicitura: «Il  presente  certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

I certificati necessari per le procedure connesse alle leggi sull’immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.) potranno essere richiesti ai cittadini extracomunitari solo fino al 31 dicembre 2012. Infatti, con la conversione in legge del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 (decreto semplifica Italia), è stato modificato, a partire dal 1° gennaio 2013, l’art. 23, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e sono state abrogate le parole: “…fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.” Dal 1° gennaio 2013 sarà l’amministrazione ad acquisire d’ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione.

Le dichiarazioni sostitutive previste dal d.P.R. n. 445 del 2000 potranno essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.

– Attestato di idoneità

Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve  dimostrare la disponibilità, tra l’altro, di un alloggio conforme ai  requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa(decr. Lgs. n.286/98).   Si richiede, cioè, che  l’alloggio sia  idoneo ad ospitare il  nucleo familiare  integrato.  Tale  idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente  tecnico.

L’idoneità  abitativa  rappresenta  un’attestazione  di  conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi  natura  di certificato   e   non   può   pertanto    essere    sostituita    da un’autocertificazione.
Sugli attestati di  idoneità  abitativa  non  deve  quindi  essere apposta la  dicitura  «Il presente certificato non può essere prodotto  agli  organi della pubblica amministrazione  o  ai  privati  gestori  di  pubblici servizi».

– Cittadinanza

Il procedimento per  ottenere  la cittadinanza non rientra  nella  previsione  contenuta  nell’art.  3, D.P.R. n. 445/2000, che esclude  dal  campo  di  applicazione  della  semplificazione   della documentazione  amministrativa  i  soli  procedimenti  relativi  alla condizione dello straniero e all’immigrazione.
Perciò al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano le diposizioni in tema di acquisizione d’ufficio della  documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti  privati deve essere apposta,  a  pena  di  nullità,  la  dicitura,  prevista dall’art. 40,  comma  02,  del  D.P.R. n. 445 del 2000: «Il presente certificato non può  essere prodotto agli organi della  pubblica amministrazione  o  ai  privati gestori di pubblici servizi».

Resta fermo che i cittadini  non  appartenenti  all’Unione  europea possono utilizzare le  dichiarazioni  sostitutive limitatamente  agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in  Italia  o  presso  un Consolato   italiano   deve   procedersi    all’acquisizione    della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata  e  tradotta nei termini di legge.

Sul sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione è possibile consultare una pagina dedicata alle domande frequenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Fonte: Sito del Governo
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