E’ quanto indicato in una nota del 15 luglio della CNCE (Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili).
L’obbligo riguarderà le richieste presentate non solo dalle Stazioni appaltanti, dagli Enti aggiudicatori o dalle SOA, ma anche quelle che perverranno dalle imprese; queste ultime potranno indicare il loro indirizzo PEC o quello del consulente, secondo quanto previsto all’art. 31 del Dlgs 69/2013 (si veda Comunicazione Cnce n. 521 del 27 giugno 2013).
Non è il caso di sottolineare i vantaggi insiti nella citata innovazione – si sottolinea nella nota – (riduzione dei tempi di consegna, diminuzione dei rischi di falsificazione, riduzione dei costi per gli enti gestori, etc.), poiché il sistema delle Casse Edili utilizza lo strumento della PEC già da diversi anni ed ha anticipato in tale direzione anche le scelte degli Istituti pubblici.
E’ opportuno, inoltre, rilevare come l’eventuale necessità di una trasmissione del Durc – ricevuto dall’impresa via PEC – a soggetti non tenuti all’utilizzo di tale strumento (ad esempio i committenti privati o le amministrazioni di altri Paesi) sia superata dalla possibilità di utilizzare la stampa del documento allegato alla mail certificata.
L’apposizione, infatti, sul Durc del cosiddetto “glifo“, cioè di un contrassegno generato elettronicamente, consente di assicurare la provenienza e la conformità all’originale del documento cartaceo secondo quanto previsto dal DL 30 dicembre 2010 n. 235.
In ogni caso la CNCE si è riservata, prima del 2 settembre p.v., di sottoporre al Comitato tecnico Durc eventuali problematiche relative alla tematica in esame.
Fonte: nota del 15 luglio 2013 pubblicata sul sito della CNCE
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