Decreto Riordino, chiarimenti dalla CiVIT

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Nella seduta del 15 luglio 2013 la CiVIT, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti dalle amministrazioni, ha approvato la Delibera n. 59/2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”.

La Delibera fornisce indicazioni in merito all’applicazione alle citate disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, all’ambito oggettivo e alle modalità di pubblicazione dei dati.

Alcuni dei punti salienti:

1) non è prevista dall’art. 26 del decreto la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;

2) ai sensi dell’art. 26, sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici;

3) per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell’Albo dei beneficiari che, stando all’art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, comprese le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono istituire e aggiornare annualmente.

4) la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall’art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. In aggiunta, l’art. 26 c. 4 del medesimo decreto chiarisce che non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Leggi la Delibera n. 59/2013 sul sito della CiVIT

Leggi anche gli altri articoli pubblicati sul nostro sito sul tema della trasparenza nelle PA. __________________________________________________________

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