Il valore legale del contratto cartaceo nella PA

Facebook
Twitter
LinkedIn
In risposta alle numerose richieste di chiarimento giunte in redazione, con questo articolo si vuole togliere ogni dubbio sul valore legale dei contratti cartacei nella PA. Almeno fino al 30 giugno 2014.

Il DL 179/2012 aveva introdotto un’importante novità nel campo dei contratti delle PA: la nullità del contratto in forma cartacea a partire dal 1° Gennaio 2013. Una innovazione piuttosto poco chiara, poiché le punteggiature dell’articolo di legge non consentivano un’interpretazione univoca della norma sull’ambito oggettivo di applicazione. Anche alcune autorità (AVCP, Sez. Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti) si sono espresse in maniera piuttosto discorde, come ben riassunto in questo interessante articolo.

A scanso di qualsiasi dubbio o equivoco, l’art. 6 del DL 145/2013 (convertito con modificazioni dalla L. 9/2014) ha “riesumato” la forma cartacea dei contratti nella PA, modificando l’art. 6 c. 4 del DL 179/2012 (la norma che aveva introdotto l’obbligo della stipulazione in formato elettronico dei contratti nella PA), che adesso recita:

«4. Le disposizioni di cui al comma 3 [si riferisce all’art. 6 c. 3 DL 179/2012, ndr] si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata

La novella quindi va a “regolarizzare” i contratti cartacei stipulati fino ad ora e concede fino al 30 giugno alle Pubbliche Amministrazioni per iniziare a stipulare atti pubblici amministrativi in formato elettronico. Per le scritture private ci sarà tempo fino al prossimo 31 dicembre.

C’è da dire che gli enti affiancati da SI.net nell’introduzione dei contratti informatici hanno tratto giovamento da questa innovazione: per gli atti pubblici notarili informatici si evidenziano minori spese di bollo (45 € forfettari in caso di invio telematico tramite Unimod), più tempo per l’invio all’Agenzia delle Entrate (30 giorni contro i precedenti 20 giorni), il vantaggio di fare l’invio in maniera totalmente telematica (tranne nei casi di documenti che devono essere consegnati anche alla conservatoria; in questo caso si consiglia di rivolgersi alla sede territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate).

Non sono però da trascurare alcuni elementi legati alla natura informatica degli atti stipulati digitalmente: il valore legale delle firme utilizzate (digitali o semplicemente elettroniche) e la conservazione a norma degli atti firmati digitalmente.

SI.net è in grado di affiancare gli Enti che desiderino introdurre questa importante innovazione, accompagnandoli in tutte le fasi del processo: per qualsiasi necessità è possibile scrivere a comunicazione@blog.sinetinformatica.it.

__________________________________________________________

Per ricevere aggiornamenti sulle tematiche relative all’innovazione e all’ICT nella PA e nelle Aziende iscriviti alla nostra newsletter.

Per informazioni sui servizi offerti da SI.net per accompagnarti nelle continue sfide legate all’innovazione tecnologica, scrivi a comunicazione@blog.sinetinformatica.it o telefona allo 0331.576848.

Segui SI.net anche su Twitter e su Facebook