L’ANAC pubblica il suo regolamento sanzionatorio in tema di trasparenza e anticorruzione

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L’ANAC ha pubblicato sul proprio sito il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”, che verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.

Il documento, a firma del Presidente dell’ANAC Dott. Cantone, disciplina il processo di erogazione delle sanzioni da parte di ANAC in caso di mancata adozione da parte degli enti pubblici dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.

Il procedimento parte nel momento in cui l’ANAC, a seguito di accertamenti o ispezioni, ravvede comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione: in tal caso, il Responsabile designato del procedimento avvia lo stesso entro 30 giorni dal momento di rilevazione della potenziale inadempienza.

L’istruttoria prevede, oltre alla comunicazione del procedimento in atto ai destinatari dello stesso, una fase ispettiva della situazione in atto e un contraddittorio con le parti in causa, al fine di verificare la fondatenzza di quanto rilevato.

Durante il contraddittorio i partecipanti al processo istruttorio potranno produrre la documentazione atta a definire meglio la situazione ed essere essere sentiti in audizione dall’unità organizzativa competente su loro espressa richiesta.

L’istruttoria del procedimento si conclude con la proposta del dirigente dell’ufficio competente, che può consistere:
a) nell’archiviazione, qualora non si riscontri l’omessa adozione dei provvedimenti;
b) nella diffida ad adottare i provvedimenti omessi, entro un termine breve, non superiore ai 60 giorni;
c) nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati, di una sanzione pecuniaria di cui si definisce la quantità, in relazione alle responsabilità accertate nella omessa adozione del provvedimento.

Successivamente il Consiglio dell’ANAC si esprimerà sul procedimento, decidendo le misure da adottare sulla base di quanto rilevato.

Il procedimento deve concludersi entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione del suo avvio, anche se è prevista una sospensione dei termini in caso di necessità.

Le eventuali sanzioni pecuniarie sono definite entro i limiti minimi e massimi previsti dall’articolo 19, comma 5, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, cioè di un importo “non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000”.

Il Regolamento è consultabile a questo link.

Fonte: comunicazione sul sito dell’A.N.AC.

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