DAT, al via la Banca dati nazionale sul testamento biologico

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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, lo scorso 17 gennaio, trova effettiva attuazione il decreto del 10 dicembre 2019 che dispone la creazione della banca dati nazionale delle DAT (disposizioni anticipate di trattamento) e le modalità con cui dovranno essere raccolti i dati.

In altri termini, la norma fa luce sul tema del testamento biologico, predisponendo modi e tempi che determineranno l’effettiva fruibilità delle informazioni dichiarate dai cittadini.

Cos’è la DAT?

Per chi non ne fosse a conoscenza, è possibile presentare, tramite la compilazione di un modulo reso disponibile da ogni amministrazione locale, una Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) con cui ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poterla manifestare. In particolare, secondo le disposizioni di legge (219 del 22/12/2017) ogni cittadino può esprimere consenso o rifiuto rispetto a:
– Accertamenti diagnostici
– Scelte terapeutiche
– Singoli trattamenti sanitari

Perché una banca dati nazionale?

L’obiettivo principe della creazione di una banca dati nazionale e centralizzata che racchiuda tutte queste informazioni è garantirne la disponibilità in modo chiaro, digitalizzato e senza intoppi burocratici. Il medico che ha in cura il paziente – e in generale tutti coloro che soddisfano i requisiti di accesso ai dati (vedi art. 4 del decreto) – avrà così la possibilità di accedere direttamente al testamento biologico del suo assistito e verificarne le volontà nel caso gli eventi ne presentino la necessità.

Cosa spetta alle PA?

Come indicato nell’art.11, «Entro sessanta giorni dall’attivazione della Banca dati Nazionale, trasmettono al Ministero della salute, affinché venga inserito nella Banca dati, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della stessa Banca dati». Sono invece centottanta i giorni entro i quali dovranno essere trasmesse le copie dei documenti.

Modalità di comunicazione delle DAT

Il Ministero della Salute ha specificato all’interno del proprio sito le modalità di aggiornamento della Banca Dati. Per le nuove comunicazioni, gli enti devono compilare un modulo online che genererà, al termine dell’attività di caricamento, un file compresso e criptato che dovrà essere inviato via PEC all’indirizzo dat@postacert.sanita.it. Le istruzioni precisano che la comunicazione non deve indicare dati personali (dati anagrafici o altre informazioni che possano ricondurre all’interessato) relativi al disponente o al fiduciario.

Nella pagina sono disponibili le istruzioni operative per l’invio delle comunicazioni.

Alla pag. 6 delle istruzioni sono riportate anche le indicazioni per la trasmissione dell’elenco nominativo delle DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020, che prevedono anche in questo caso la compilazione di uno specifico form online e il successivo invio del file generato a dat@postacert.sanita.it.

Dal punto di vista del trattamento dei dati personali, potrebbe essere necessario rivedere il trattamento dei dati censito nel Registro dei Trattamenti previsto dall’art. 30 Regolamento UE 2016/679. Il parere fornito dal Garante della Privacy il 29 maggio 2019 al punto 4.3 individua la titolarità della raccolta e la trasmissione delle DAT nelle strutture organizzative che svolgono tali attività: il Comune (a cui fa capo l’ufficiale di stato civile che svolge l’attività), la struttura sanitaria (qualora la trasmissione venga effettuata da un responsabile specificamente individuato presso la stessa) o il notaio.

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