Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Tra le novità: l’introduzione del FOIA (Freedom of information act), la nuova forma di accesso civico che consente ai cittadini di richiedere anche atti e documenti che le PA non hanno l’obbligo di pubblicare. |
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato in data 16 maggio 2016 un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Nello specifico:
- si aprono le banche dati delle amministrazioni che le gestiscono;
- si rende strutturale il sito “Soldi pubblici” (http://soldipubblici.gov.it);
- si introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Il piano nazionale anticorruzione adottato dall’ANAC sarà più semplice, snello e di facile attuazione per le pubbliche amministrazioni che dovranno recepirlo nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare:
- in tema di accesso civico è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti;
- è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti;
- è stato stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato;
- è stato previsto che l’accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.
Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.117/4735
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