Anche quest’anno l’ANAC conferma la modalità di comunicazione degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sui siti internet della PA e comunica che a partire dal prossimo febbraio saranno effettuati i controlli il cui esito è consultabile attraverso apposito link. |
Sul sito dell’ANAC si rende noto che a partire da febbraio 2017 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati. A riguardo, si consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità.
Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella disponibile al seguente link https://dati.anticorruzione.it/#/l190.
Le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:
- Trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno (per il 2017 questo termine è stato prorogato al 20 febbraio, in considerazione della situazione di emergenza a seguito dei recenti eventi meteorologici e sismici, accogliendo le richieste pervenute da alcuni enti locali interessati, l’ANAC dispone la proroga al 20 febbraio 2017 del termine previsto al 31 gennaio 2017 per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all’art. 1, comma 32, della L.190/2012) solo mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it , compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it , non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012.
- Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
Per ulteriori approfondimenti consulta la pagina dedicata sul sito dell’ANAC.
Leggi anche il nostro articolo relativo all’analisi degli esiti dei controlli XML svolti da ANAC nel 2015, dove vengono evidenziate le cause di successo o insuccesso: Open data ANAC, pubblicati gli esiti degli invii xml L. 190/2012
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