DAT, ulteriori dettagli operativi dal Ministero della Salute

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Il Ministero della Salute, nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale, ha consolidato le modalità di gestione e trasmissione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Facciamo alcune considerazioni sulla privacy.

DAT: procedura di trasmissione

Sul portale del Ministero della Salute sono specificate infatti le operazioni da svolgere per la trasmissione delle Disposizioni Anticipate del Trattamento consegnate presso i soggetti designati (Comuni, strutture sanitarie e notai). Essi dovranno caricare i dati richiesti dagli appositi moduli online predisposti sul portale: al termine del caricamento, si potranno scaricare un file pdf in chiaro con la sintesi dei dati caricati (da consegnare al Disponente) e un file cifrato che verrà inviato via PEC al Ministero della Salute (che conterrà eventualmente copia della DAT qualora il Disponente lo acconsenta), ripettando una specifica sintassi per l’oggetto della PEC. A questo link sono disponibili le istruzioni operative dettagliate per i Comuni.

Nelle istruzioni è specificata anche la facoltà del Disponente – del tutto volontaria – di trasmettere o meno copia della DAT alla banca dati nazionale. Nel caso in cui non esprima il consenso, al Ministero della Salute verrà comunicata solo l’indicazione del luogo in cui la DAT è conservata. Luogo che, è bene chiarirlo, è la sede del soggetto che ha raccolto la DAT (non potrebbe essere diversamente, altrimenti esso non potrebbe attestare con certezza la localizzazione del documento).

Il Disponente, inoltre, può acconsentire a farsi notificare via email quando la DAT verrà comunicata al Ministero della Salute.

Altri dettagli sull’intero processo sono reperibili sulla pagina delle FAQ, dove si trovano, tra l’altro, delle indicazioni molto interessanti sulle Disposizioni depositate prima del 1 febbraio 2020:

13. Le DAT espresse prima del 1 febbraio 2020 saranno inserite nella banca dati nazionale?

Le DAT espresse prima del 1 febbraio 2020, anche raccolte prima dell’entrata in vigore della Legge 219/2017, dovranno essere acquisite entro il 31 luglio 2020 nella banca dati nazionale, allegando copia delle DAT, e, entro il 31 marzo 2020, dovranno comunque essere acquisiti nella banca dati i nominativi delle persone che hanno depositato una DAT prima del 1 febbraio 2020 con l’indicazione del luogo in cui è conservata.
Ove le DAT raccolte prima del 1 febbraio vengano tutte trasmesse alla Banca dati nazionale entro il 31 marzo 2020 può non essere trasmesso il relativo elenco nominativo. Devono essere trasmesse anche eventuali DAT di disponenti poi deceduti in quanto le stesse comunque concorrono alle statistiche sull’attuazione della Legge 219.

14. Per le DAT espresse prima del 1 febbraio 2020 è necessario acquisire il consenso dell’interessato per la trasmissione di copia della DAT alla banca dati nazionale?

Per le DAT pregresse non sarà necessario acquisire il consenso dell’interessato alla trasmissione di copia delle DAT alla banca dati nazionale in quanto sarebbe troppo oneroso per i soggetti alimentanti ricontattare tutti i disponenti. È comunque diritto degli interessati, nel caso, richiederne la cancellazione dalla banca dati nazionale direttamente al Ministero della salute come indicato nella relativa informativa.

Trasmissione DAT: alcune considerazioni sulla privacy

In particolare, la FAQ 14 induce una riflessione interessante: per le DAT depositate dopo il 1 febbraio 2020 è necessario ottenere il consenso da parte del Disponente per la trasmissione di copia della DAT, mentre per le Disposizioni depositate prima di tale data tale trasmissione viene effettuata senza consenso, lasciando al Disponente la facoltà successiva di disporne la cancellazione. Una scelta apparentemente forte, motivata però dal fatto che il conferimento dell’informativa agli interessati e la raccolta del consenso sarebbe troppo onerosa per i soggetti che hanno raccolto le DAT. La base normativa che supporta tale trasmissione è solida: infatti l’art. 11 del DM 168/2019 prescrive che “2. Entro centottanta giorni dall’attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero della salute copie delle DAT dei disponenti di cui al comma 1”. Vengono quindi rispettati di dettami dell’art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”) in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

Il parere fornito dal Garante della Privacy il 29 maggio 2019 al punto 4.3 individua la titolarità della raccolta e della trasmissione delle DAT nelle strutture organizzative che svolgono tali attività: il Comune (a cui fa capo l’ufficiale di stato civile che svolge l’attività), la struttura sanitaria (qualora la trasmissione venga effettuata da un responsabile specificamente individuato presso la stessa) o il notaio.

Ecco cosa devono fare quindi i tali soggetti per garantire la liceità del trattamento dei dati personali:

1) predisporre adeguata informativa da consegnare al Disponente e al Fiduciario (con richiesta di consenso al primo per l’eventuale trasmissione di copia della DAT alla banca dati nazionale e per la notifica della stessa). E’ bene rimarcare che l’informativa per il trattamento dei dati riportata sul sito del Ministero è relativa al trattamento di gestione della banca dati nazionale; non è adeguata per l’attività di raccolta delle DAT svolte presso i soggetti designati, poiché si tratta di un trattamento differente e prodromico al successivo trattamento che verrà effettuato dal Ministero. Tale informativa può essere utilizzata come fonte di ispirazione, ma i soggetti che acquisicono i dati dovranno redigerne una ad hoc;

2) aggiornare il trattamento dei dati relativo alla raccolta delle DAT all’interno del prooprio registro dei trattamenti, considerando tra i destinatari il Ministero della Salute;

3) pur non essendo specificamente richiesto dalla norma, potrebbe essere opportuno informare gli interessati che hanno conferito le DAT prima del 1 febbraio 2020, affinché siano resi edotti del fatto che una copia della DAT sarà trasmessa alla banca dati nazionale, specificando la facoltà di poterla cancellare dalla stessa. Si tratta di un’azione del tutto facoltativa, ma resta comunque un tema molto delicato da trattare, per cui ogni foma di diffusione della consapevolezza è benvenuta.

Indicazioni per gli enti che ricorrono a SI.net per il servizio di Responsabile Protezione Dati

La documentazione sopra indicata è disponibile nell’apposita sezione relativa alle informative del portale privato dedicato alla privacy. L’indirizzo a cui reperirla è specificato nel “Bollettino Privacy”.

Leggi anche:

DAT, al via la Banca dati nazionale sul testamento biologico

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