Elezioni trasparenti, istruzioni per l’uso

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L’art. 1 c. 15 L. 3/2019 prescrive la pubblicazione on line dei CV e del certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale. Occorre prestare le dovute cautele per prevenire l’eccedenza del trattamento di dati personali.

Cosa prevede la legge

La predetta norma prevede l’implementazione, da parte dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale, di una sezione “Elezioni trasparenti” sul proprio sito internet, in cui devono essere pubblicati “il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l’elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato … previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo.

È necessario revisionare i documenti?

L’elemento più evidente a cui si presta attenzione in prima battuta è il contenuto del curriculum vitae (da ora in avanti CV): ci si chiede se sia necessario provvedere ad eventuali revisioni al fine di evitare di pubblicare dati eccedenti la finalità. In questa valutazione, del tutto legittima, è opportuno tenere conto di alcuni aspetti dirimenti:

  1. La questione non è nuova nella pubblica amministrazione, in particolare per gli enti che devono pubblicare i CV nelle varie sottosezioni dell’”Amministrazione Trasparente” (come ad esempio i CV di dirigenti, di organi di indirizzo politico e di consulenti e collaboratori). La fattispecie è simile ma la valutazione è differente: nei casi sopracitati, potrebbe accadere che il soggetto a cui il CV si riferisce non sia pienamente consapevole che il documento debba essere soggetto alla pubblicazione on line, per cui potrebbe lasciarvi informazioni di contatto e di carattere personale (in particolare i consulenti e collaboratori, che inviano il CV all’interno di un procedimento di selezione che prevede la valutazione delle loro competenze, per cui vi è l’aspettativa che il CV debba anche contenere i dati per essere ricontattati). Nel caso “Elezioni trasparenti”, invece, il candidato è tenuto al conferimento del CV al proprio partito o movimento politico proprio con la finalità di pubblicarlo sul portale dello stesso, per cui lo spazio all’inconsapevolezza è notevolmente ridotto.
  2. Il legislatore ha già fornito espresse indicazioni circa l’integrità del documento comunicato, infatti specifica che debbano essere caricati i documenti già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico. Inoltre eventuali revisioni, correzioni o censure potrebbero prestare spazio ad improprie strumentalizzazioni e interpretazioni, per cui è bene attenersi letteralmente alle prescrizioni di legge.
  3. L’ultimo periodo del c. 15 fa riferimento a specifiche modalità tecniche di acquisizione dei dati su piattaforma informatica. È una prescrizione non applicabile per i piccoli enti locali, però è utile per tutti capirne la logica di fondo: oltre ad una precisazione circa il formato pdf/A dei documenti, specifica cheNon è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (Screen readers)”. Chi è pratico di revisione di CV, sa che l’eventuale rimozione di dati personali può essere effettuatra tramite ricorso a strumenti professionali idonei alla modifica dei files pdf oppure tramite cancellazione dei dati sulla stampa cartacea dei documenti con successiva scansione digitale (altre tecniche come l’inserimento di rettangoli bianchi sui dati personali non garantiscono la cancellazione degli stessi, ma solo il “mascheramento” facilmente eludibile tramite copia-incolla dei dati dell’intero documento). La scansione del documento cartaceo “ripulito” dei dati personali non soddisferebbe il requisito di leggibilità da parte degli screen readers.

Questi elementi motivano, in questo specifico caso, la pubblicazione integrale dei documenti conferiti.

Il vero rischio: la persistenza dei dati

C’è però un altro aspetto più rilevante, che a una prima analisi può sfuggire: la persistenza dei dati su internet. La pubblicazione di dati on line senza cautele comporta inevitabilmente l’accesso agli stessi da parte dei motori di ricerca, con successiva memoria per i posteri grazie al salvataggio di copie cache, che sopravviveranno anche alla cancellazione degli originali. Questo è un tema particolarmente delicato, soprattutto quando si parla di informazioni di carattere giudiziario come i certificati penali. Per capire la portata di questo problema, è sufficiente cercare i termini “Elezioni trasparenti” su un motore di ricerca, per vedere comparire molte informazioni afferenti a candidati di elezioni precedenti.

C’è poi anche il rischio di una raccolta massiva di tali informazioni attraverso tecniche di data scraping, che scansionano automaticamente i siti internet.

Per questo motivo, è consigliabile richiedere al proprio fornitore del sito internet supporto per “nascondere” la sezione “Elezioni trasparenti” ai motori di ricerca tramite l’attribuzione di proprietà noindex all’intera sezione o ai documenti ivi contenuti: la norma non fa riferimento ad un diffuso livello di ubiquità, quindi la raggiungibilità di tali informazioni tramite i motori di ricerca non è prevista. In forma cautelativa e di minimizzazione dei dati, è pertanto raccomandabile tale accorgimento. In alternativa, occorrerà procedere alla deindicizzazione manuale dei documenti al termine del periodo di pubblicazione.

In questo modo, il diritto all’oblio sarà garantito.

(Nota a margine per i CV di consulenti e collaboratori: visto che in quel caso il rischio di pubblicare dati eccedenti è più alto, si consiglia di fornire ai soggetti idonea informativa che illustri questo obbligo di legge e di richiedere due copie del documento: una per gli adempimenti interni e una per la pubblicazione. Sperando che sia sufficiente a rendere consapevoli i soggetti coinvolti…).

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