L’INPS “raccomanda” ai Comuni attenzione sulle comunicazioni telematiche dei decessi

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Intorno al 20 Novembre l’INPS ha scritto una raccomandata piuttosto perentoria a molti Comuni, facendo loro rimarcare un inadempimento ad una normativa che comporterebbe una sanzione pecuniaria per il responsabile dell’Ufficio Anagrafe per la mancata comunicazione telematica all’INPS dei decessi.

Già nel 2008 l’INPS aveva scritto ai Comuni presentando la modalità “ARCOWEB” per la connessione telematica ai Comuni, modalità già affrontata e discussa nel focus relativo a privacy e DPS.

In questa nuova comunicazione le osservazioni contenute sono fondate a livello normativo. Si riporta di seguito un estratto della circolare telegrafica 35/2003 del Ministero dell’Interno, che fornisce interessanti dettagli normativi (in allegato al presente articolo si riporta la circolare completa):

L’art. 46 della legge 24 novembre 2003, n. 326, ha individuato il soggetto e l’entità della sanzione da applicare in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall’art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall’art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al riguardo, è da precisare che l’art. 34 della legge n. 903/1965, “ai fini del controllo dell’esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge”, ha istituito, presso ciascun comune, l’Anagrafe dei pensionati dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L’art. 31, comma 19, della legge n. 289/2002 ha poi individuato le modalità di tale adempimento, prevedendo che “le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all’art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903”, sono fornite entro quindici giorni dalla data dell’evento, secondo le specifiche modalità tecniche definite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Pertanto, il cennato art. 46 della legge n. 326/2003, allo scopo di rendere effettivo l’obbligo di comunicazione per i comuni di segnalare all’INPS gli elenchi dei decessi, ha fissato in capo all’Ufficiale di Anagrafe tale obbligo, prevedendo, in caso di inosservanza, l’irrogazione della sanzione pecuniaria da 100 a 300 Euro.

La  raccomandata dell’INPS continua citando l’art. 20 della legge 133 del 6 Agosto 2008, che al comma 12 recita:

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell’evento.

Esiste quindi un fondamento normativo che obbliga gli Enti ad effettuare tale comunicazione, con rischi di sanzioni pecuniarie. Niente panico però: la lettera lascia 30 giorni di tempo per adempiere a tali obblighi di legge.

Ecco come adempiere:

1) Attivare il canale bidirezionale di trasmissione delle variazioni anagrafiche, seguendo le istruzioni indicate a questo indirizzo (cliccare su “variazioni anagrafiche” e successivamente su “Informazioni” nel menù di sinistra) o chiamando il numero 803.164 (per maggiorni informazioni, alla pagina indicata precedentemente scegliere “Parla con noi” dal menù “variazioni anagrafiche”)

2) Comunicare all’indirizzo di e-mail callpensioni@inps.it il nominativo del Responsabile del procedimento di trasmissione dei dati anagrafici, utilizzando il foglio excel qui allegato e conforme alle indicazioni della lettera dell’INPS
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ala Direzione Centrale dell’INPS chiamando i numeri 06.59054979 o 06.59054480.

Chi desiderasse approfondire le altre problematiche relative alla privacy affrontate da SI.net (ed eventualmente porre i propri quesiti) può visitare l’apposito focus sull’argomento.