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I medici o le strutture sanitarie iniziano quindi a inviare per via telematica i certificati di malattia all’Inps, che a sua volta trasmette l’attestazione di malattia – immediatamente e per via telematica – all’Amministrazione Pubblica di appartenenza del lavoratore pubblico o al datore di lavoro privato.
Con la piena attuazione della riforma viene meno l’obbligo per il lavoratore di inviare il certificato con raccomandata a/r al proprio datore di lavoro entro due giorni lavorativi successivi all’inizio dell’assenza per malattia, con evidente risparmio di tempo e denaro.
Viene inoltre eliminato il flusso cartaceo, con un economia annua stimata di 150-200 milioni di fogli, e abbattuta la spesa di gestione del flusso stesso, con un risparmio previsto di circa 500 milioni di euro l’anno.
La riforma comporterà anche una maggiore tempestività nei controlli grazie alla gestione in tempo reale dei flussi informativi delle assenze per malattia.
L’inosservanza da parte del medico degli obblighi di trasmissione telematica costituisce un illecito disciplinare che, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, nel caso di strutture e professionisti convenzionati, la decadenza della convenzione stessa.
Il Sistema centrale per l’invio dei certificati è gestito dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e realizzato da Sogei (Società di Information and Communication Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze). A disposizione dei medici diverse alternative: dall’interfaccia web, tramite la quale è anche possibile stampare una copia cartacea del certificato medico di malattia, alla PEC.
A sua volta l’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro e delle Amministrazioni Pubbliche le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo due modalità: invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro; accesso diretto al portale Inps tramite credenziali che devono preventivamente essere richieste dal datore di lavoro.
E’ prevista una fase transitoria durante la quale ai medici è riconosciuta la possibilità di rilasciare ancora i certificati di malattia cartacei. Al termine di questo periodo, tutti dovranno attrezzarsi con il nuovo sistema per la trasmissione telematica e verrà avviato il collaudo generale dello stesso. Successivamente il sistema sarà considerato a regime ed entreranno in vigore le sanzioni disciplinari per gli inadempienti.
Vediamo ora come deve comportarsi il lavoratore in questa fase transitoria.
Nel caso in cui il medico emetta ancora un certificato cartaceo, il lavoratore dovrà inoltrarlo al datore di lavoro, entro due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, tramite raccomandata a/r o a mano presso l’Ufficio del Personale.
Nel caso in cui il medico provveda alla trasmissione telematica dell’attestazione di malattia, il lavoratore dovrà semplicemente fornire al medico le informazioni relative all’identità del datore di lavoro e indicare il proprio indirizzo di reperibilità, qualora questo fosse diverso da quello di residenza o abituale domicilio già dichiarato al datore.
In entrambi i casi resta fermo il dovere del lavoratore di dare tempestiva comunicazione della propria assenza al datore di lavoro.
Per informazioni più dettagliate: Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2010 n. 1 – Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.
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