Albo Pretorio online e Suap, non c’è traccia di proroga

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Nello schema di “Decreto legge recante proroga di termini previsti da disposizioni normative” presentato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010 non sono menzionate proroghe relative alla piena entrata in vigore dell’albo pretorio online e dei nuovi obblighi di legge inerenti al SUAP. Si è in attesa della pubblicazione del documento definitivo approvato dal Governo, che fornirà la versione finale (ancora passibile di modifiche). Nella stessa seduta del CdM è stato approvato il decreto legislativo di modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Per quanto riguarda l’albo pretorio online, l’articolo 32  l. 69/2009 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati.

Contemporaneamente gli albi pretori cartacei perderanno valore di pubblicità legale. Il problema è la forte deregulation organizzativa che ha accompagnato tale innovazione, per cui non sono ancora adeguatamente definite delle regole tecniche in grado di supportare gli Enti nella gestione delle forti complessità legate a tale nuova modalità di pubblicazione (privacy, formato e valore legale dei documenti informatici pubblicati, gestione del processo di pubblicazione, ecc).

Per ciò che concerne le nuove procedure del SUAP rimangono valide le scadenze del 28 gennaio e del 29 marzo 2011 indicate nel menu “Eventi e Scadenze” riportato nella spalletta destra di questa pagina.

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Sono ancora molti gli aspetti da chiarire in merito alla gestione dell’albo pretorio online, la cui obbligatorietà ed esclusività ai fini della pubblicità legale è prevista per il 1° gennaio 2011, per cui non si esclude la possibilità di un’ulteriore proroga.

L’articolo 32  l. 69/2009 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati. Contemporaneamente gli albi pretori cartacei perderanno valore di pubblicità legale.