Nel ricorso si lamentava la violazione, da parte della Regione Basilicata, dell’obbligo di consentire agli utenti di comunicare con l’ente mediante la posta elettronica certificata. Infatti, sull’home page del sito istituzionale della Regione l’indirizzo di posta elettronica certificata non era stato pubblicato.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice Amministrativo ha richiamato gli articoli 3, 6 e 54 del d.lgs. n. 82/2005 che affermano il diritto dei cittadini e delle imprese a comunicare con la PA attraverso strumenti informatici e telematici, assicurando l’utilizzo della posta elettronica certificata e che impongono alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata. Il TAR richiama altresì, a supporto della tesi avanzata dall’associazione, l’art. 11, comma 1 e 5 del D. Lgs. n. 150 del 2009, che indica gli strumenti per rendere effettivi i principi di trasparenza nella pubblica amministrazione, nonché le “Linee guida per i siti web della PA – anno 2010”, che dettagliano le modalità con cui le caselle di posta elettronica devono essere pubblicizzate.
Per la prima volta, quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale trova concreta attuazione da parte del Giudice Amministrativo. Nella sentenza si afferma che la mancata pubblicazione di un indirizzo PEC sul sito istituzionale e la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare attraverso lo stesso, si traduce in un “disservizio” della PA. Si costringono infatti gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e a utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti, si limitano le modalità di esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e si incide in maniera negativa sulla disciplina delle notificazioni.
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