Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 16 gennaio 2012, chiarisce che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non è un documento autocertificabile. |
Il Ministero precisa che l’articolo 44-bis del D.P.R. 445 del 2000, introdotto dalla Legge di stabilità n. 183 del 2011, stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da un’autodichiarazione.
Il DURC, quindi, non è soggetto ad autocertificazione in quanto “non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione, ma una attestazione degli Istituti Previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”.
Leggi il testo in pdf della nota MLPS del 16 gennaio 2012
Segui SI.net anche su Twitter e su Facebook
Per informazioni sui servizi offerti da SI.net per accompagnarti nelle continue sfide legate all’innovazione tecnologica, scrivi a comunicazione@blog.sinetinformatica.it o telefona allo 0331.576848.