Decreto sviluppo 2012, interventi in materia edilizia

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Il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, prevede misure di semplificazione in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia (art. 13). In sede di conversione è stato aggiunto anche l’art. 13 bis, per coordinare la normativa di settore (DPR 380/2001) con le novità apportate.

Ecco alcune delle novità introdotte:

Per ciascun procedimento amministrativo deve essere pubblicato, sul sito istituzionale dell’amministrazione, il soggetto cui è attribuito il potere sostituivo in caso di inerzia.

Novità vengono introdotte anche per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al fine di chiarire l’applicabilità delle norme in materia di semplificazione amministrativa anche all’edilizia.

Viene inoltre confermato lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUAPED), stabilendo che lo stesso acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi gli atti di assenso, comunque denominati, e le altre Pubbliche Amministrazioni non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso.

Viene soppressa la possibilità di allegare pareri preventivi alla domanda di autorizzazione edilizia.

Vengono inoltre ridefiniti i termini per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 DPR 380/2001).

Per approfondire le disposizioni introdotte e conoscere i termini di efficacia e decorrenza della nuova normativa, consigliamo la lettura dell’articolo “Le novità in materia edilizia introdotte dall’art. 13 del Decreto Sviluppo 2012” di Dario di Maria, pubblicato su LeggiOggi.it.

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