DURC, rilascio via PEC e procedura semplificata

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Come anticipato nel nostro articolo dello scorso luglio, dal 2 settembre 2013 le casse edili, l’Inps e l’Inail rilasciano il documento unico di regolarità contributiva solamente via PEC: un’unica richiesta semplificata grazie ad una procedura completamente telematica.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

La richiesta del DURC avviene su internet all’indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it al quale si accede mediante autenticazione.

La procedura attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l’assegnazione di un CIP che vale come “ricevuta” e deve essere stampato e conservato dall’utente come prova del corretto invio della richiesta. Nel caso di contratti pubblici, il CIP viene rilasciato solo a inoltro della prima richiesta e deve essere indicato dall’utente per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto/subappalto, successiva alla prima.

Mediante il CIP è possibile verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica.

Le richieste di rilascio dei DURC devono ora contenere obbligatoriamente l’indirizzo PEC al quale sarà recapitato il documento. Inoltre le Casse Edili, unitamente alle sedi territoriali di INPS e INAIL, recapiteranno i DURC esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dai richiedenti. Il sistema informatico, infatti, non consentirà più l’inoltro della richiesta di DURC se non è indicato, nel modulo telematico di richiesta, l’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.

Sempre nell’ottica della semplificazione, il Decreto del Fare (convertito in legge n. 98/2013 in vigore dal 21  agosto) ha prolungato la validità del DURC, che ora è di 120 giorni dall’emissione, consentendone l’utilizzo, nello stesso periodo, anche per finalità diverse.

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