In questi giorni le Pubbliche Amministrazioni sono concentrate sull’obbligo di approvazione del piano di informatizzazione, ai sensi dell’art. 24 c. 3bis del DL 90/2014. A molti però è sfuggita un’altra scadenza contenuta nello stesso DL, relativa alla pubblicazione di dati e metadati sul sito istituzionale.
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L’art. 24-quater recita del DL 90/2014 recita:
“A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall’articolo 63 e dall’articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto”.
L’art. 52 c.1 del CAD a sua volta specifica che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria”.
La mancata pubblicazione di tale catalogo è soggetta a sanzione amministrativa il cui importo è previsto tra i 1.000 e i 10.000 euro.
L’obiettivo finale della norma è quello della diffusione in rete di dati aperti, liberamente riutilizzabili al fine di favorire il riutilizzo delle informazioni istituzionali. Gli obblighi normativi riguardano però la totalità dei dati gestiti dall’ente, con particolare attenzione a quelli già “liberati”.
L’ente deve pubblicare il catalogo dei dati e delle relative banche dati in proprio possesso. Tali informazioni potrebbero essere reperite, se non già altrimenti catalogate, in una forma minimale dall’elenco delle banche dati comunicate ad AgID lo scorso settembre (senza specificare informazioni ridondanti come ad esempio i fornitori, il formato della base di dati, gli applicativi che li utilizzano, ecc).
Se l’ente inoltre pubblica già un elenco di open data, i dataset devono essere catalogati e accompagnati dai regolamenti che ne regolano l’utilizzo da parte dei soggetti terzi (es. le delibere in cui sono indicate le modalità di riutilizzo dei dati pubblicati).
Tali informazioni vanno pubblicate nella sottosezione “Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati” della sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del sopracitato art. 52 del CAD (la sottosezione è stata specificata nell’allegato 1 della delibera CiVIT 50/2013).
Anche in questo caso la scadenza per la pubblicazione di tali informazioni è il prossimo 16 febbraio, come per l’adozione del piano di informatizzazione di cui si è già ampiamente parlato in questo precedente articolo.
SI.net Servizi Informatici propone un servizio di affiancamento nella redazione del piano, al fine di delineare le azioni che l’Ente dovrà svolgere per perseguire il processo di informatizzazione nell’orizzonte temporale definito. Al termine delle attività l’Ente disporrà della documentazione necessaria per l’approvazione del piano.
Inoltre, per quanto riguarda le ulteriori scadenze, SI.Net, esperta nelle operazioni di analisi e reingegnerizzazione dei processi, è in grado di supportare gli Enti in questo successivo delicato passaggio verso l’assolvimento degli adempimenti richiesti dal Decreto Legge 90/2014.
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