FOIA, emanata la nuova circolare applicativa sull’Accesso civico generalizzato

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La circolare applicativa sull’accesso civico generalizzato, introdotto dal decreto legislativo 97 del 2016, è stata redatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in accordo con Anac, e mira a favorire una coerente ed uniforme attuazione delle norme in tema di Accesso civico generalizzato (c.d. modello FOIA).

Con la circolare, pubblicata il 6 giugno 2017 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, si forniscono alle amministrazioni “le indicazioni necessarie per poter applicare in modo efficace la normativa FOIA in tema di Accesso civico generalizzato”, tenendo conto dell’esperienza applicativa e delle criticità emerse, attraverso il monitoraggio svolto dal Dipartimento nei primi mesi di attuazione della normativa FOIA.

Inoltre il documento ha tratto beneficio dalle evidenze fornite dalle organizzazioni della società civile e da una consultazione pubblica tenutasi dall’11 maggio 2017 al 19 maggio 2017, che ha permesso di raccogliere 105 commenti da parte di 33 partecipanti (privati, organizzazioni della società civile, amministrazioni, istituzioni universitarie e di ricerca).

La prassi applicativa ha evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni chiarimenti operativi attinenti alla dimensione organizzativa e procedurale interna, nonché al rapporto con i cittadini. Pertanto, la circolare ha l’obiettivo di fornire alle amministrazioni le indicazioni necessarie per poter applicare in modo efficace la normativa FOIA in tema di Accesso civico generalizzato.

In particolare, il documento contiene raccomandazioni operative inerenti a: modalità di presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato; uffici competenti e tempi di decisione; controinteressati e rifiuti non consentiti; dialogo tra amministrazione e richiedenti; ruolo del Registro degli accessi.

La circolare è stata concepita come uno strumento dinamico da migliorare ed arricchire con il proseguimento dell’esperienza applicativa e in sinergia con le amministrazioni, i cittadini e le organizzazioni della società civile, anche sulla base delle attività di monitoraggio svolte da parte del Dipartimento.

Ricordiamo che la normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act), introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia).

L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.

Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.

L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.

A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.

A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.

Fonti:

News sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica

Sezione tematica dedicata al FOIA sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica

 

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