Analizziamo alcuni degli elementi innovativi previsti dal d.lgs 13/12/2017 n. 217 pubblicato in G.U. lo scorso 12 gennaio che dispone integrazioni e correzioni al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, relativo al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
Con il d.lgs 13/12/2017 n. 217 pubblicato in G.U. lo scorso 12 gennaio sono state disposte le integrazioni e correzioni al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, relativo al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In questo articolo illustreremo alcuni degli elementi innovativi previsti dal decreto, senza avere la pretesa di essere esaustivi nella loro descrizione: rimandiamo a futuri interventi un’analisi più dettagliata legata a singoli punti.
Le modifiche si inseriscono nel quadro di riforme iniziato già nel 2016 con il d.lgs n.179 del 26 agosto 2016 avente l’intento di coordinare le disposizioni legislative previste dal CAD col Regolamento dell’Unione Europea eIDAS (Regolamento UE 910/2014). L’attuale riforma si costituisce dunque come integrazione e conclusione di quella iniziata proprio nel 2016 rendendo così il CAD conforme all’Agenda Digitale europea.
- Ambito di applicazione a tutti i fornitori di servizi pubblici
Il primo, e fondamentale, elemento di modifica previsto dal D.lgs 217/2017 consiste nell’estensione dell’ambio di applicazione del CAD stesso, non più legato solo alle PA e alle società a preminente capitalizzazione pubblica, ma ora allargato anche a tutti i fornitori di servizi pubblici.
- Atti tributari e di riscossione
Vi è poi la riforma dell’articolo 2 del CAD anche qui in senso estensivo in merito all’ambito di applicazione della norma stessa. Con l’ultimo dispositivo si va ad aggiungere il comma 6-bis “Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”.
Viene dunque estesa l’applicabilità del CAD agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, atti invece esclusi nelle versioni precedenti. Sottolineiamo, da un lato, che lo stesso articolo, che pure conferma la possibilità di attuare il CAD a questa fattispecie di comunicazioni, rimanda ad un futuro DPCM la definizione delle modalità e i termini di applicazione e, in seconda istanza, che ciò non può essere interpretato come una obbligatorietà.
- Diritti di identità, cittadinanza e domicilio digitale
Tra gli altri elementi da inquadrare c’è inoltre il riconoscimento dei diritti all’identità digitale e al domicilio digitale. Tali disposizioni si tramutano nell’obbligo per le PA di garantire l’accesso ai propri servizi on line proprio tramite l’autenticazione del cittadino con le credenziali legate alla propria identità digitale e di inviare le comunicazioni e gli atti predisposti con le caratteristiche del documento informatico (e dunque non del semplice “PDF”) proprio al domicilio indicato dal cittadino.
- Difensore Civico Digitale
Nel CAD è rivista anche la figura del Difensore Civico Digitale chiamato a svolgere il ruolo di collettore delle segnalazioni dei cittadini relative al mancato riconoscimento dei diritti sopra riportati. Tale ruolo era già previsto nelle scorse versioni del CAD, ma oggi sarà solo AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) a doverlo costituire al fine di svolgere la sua funzione per tutta la PA italiana.
L’articolo 40-ter del CAD prevede lo sviluppo e la sperimentazione a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all’articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all’articolo 41, nonché a consentirne l’accesso on line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.
Ulteriori novità
Viene quindi introdotto un ulteriore diritto per la cittadinanza di fruire dei servizi offerti dai soggetti pubblici tramite un unico punto di accesso. L’art. 64 bis del CAD dispone che le pubbliche amministrazioni debbano rendere fruibili i propri servizi in rete tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Uno dei punti critici che avevano impedito al CAD la sua piena attuazione è sempre consistito nella difficoltà di emanare le regole tecniche che integrano molti degli articoli del Codice. Con questa ultima revisione viene semplificata l’adozione delle regole tecniche che ora saranno emanati nella forma non più di decreti attuativi, ma di linee guida AgID.
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