Lo scorso 31 maggio è stato approvato il d.l. semplificazione bis (d.l. 31 maggio 2021 n. 77) quale strumento di “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Il pacchetto degli interventi è relativo a molti aspetti, ma in questo articolo ci concentreremo solo su quelli legati alla transizione al digitale, processo centrale per il piano PNRR (Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza) e per il quale sono stanziati 40 mld di euro.
Di seguito vediamo dunque in sintesi gli articoli che interessano il citato CAD.
Art. 38
In questo articolo si specifica che la “Piattaforma delle notifiche”, il cui funzionamento è descritto con lo scorso d.l. semplificazione 2020, potrà prevedere un avviso di cortesia relativo al caricamento di comunicazioni dirette al cittadino anche mediante e-mail non certificata, cellulare o piattaforma app IO. Ricordiamo che la piattaforma delle notifiche non è ancora attiva e le sue regole tecniche sono in attesa di definizione. A regime consentirà di snellire i procedimenti di notifica di atti considerando notificato l’atto decorsi 10 giorni dal suo deposito nella “Piattaforma”.
Allo stesso articolo, si introducono inoltre importanti novità in merito alla produzione della copia analogica da notificare indicate dal comma 3-bis, art. 3-bis Dlgs. n. 82/2005 (“CAD”). In particolare, oltre a specificare la corretta dicitura da apporre sulle copie cartacee conformi del documento originale informatico, si fa riferimento alla possibilità di utilizzare il contrassegno a stampa (il noto timbro digitale) per la loro sottoscrizione nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno comunicato il domicilio digitale.
Viene poi introdotto un nuovo articolo nel CAD, l’art. 64-ter (“Sistema di gestione deleghe”) che permetterà a chiunque di delegare ad un soggetto titolare di identità digitale, l’accesso ai servizi digitali e analogici.
Il Sistema prevederà la generazione di un attributo qualificato associato all’identità del delegato secondo modalità stabilite dall’AgID con Linee-guida. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del “CAD” (Enti pubblici compresi) sono tenuti ad accreditarsi al “SGD” (Sistema di gestione delle deleghe).
Infine si interviene sull’art. 65, comma 1, lett c-bis), recentemente modificata dal Dl. n. 76/20, prevedendo che la trasmissione di un’Istanza o di una Dichiarazione, da parte di un cittadino tramite il proprio domicilio digitale, costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinques, del “Cad”, per gli atti e le dichiarazioni a cui è riferita l’Istanza o la Dichiarazione.
Art. 39
Questo articolo concorre alla ridefinizione dell’art. 62 del “CAD” in merito alla gestione dell’ANPR ed in particolare per ciò che concerne i seguenti aspetti. Viene integrata la base di dati con i registri di stato civile. È prevista l’esenzione sul pagamento del bollo (per il 2021 e 2022) per l’emissione dei certificati emessi in modalità telematica. Si attribuisce la competenza al Ministero dell’interno (d’intesa con il Ministero dell’innovazione tecnologica e la transizione al digitale, sentiti il Garante privacy la Conferenza stato città ed autonomie locali) anche per l’eliminazione degli accordi quadro fino ad ora necessari nelle operazioni di condivisione dei dati in interoperabilità tra PA previsti dall’art. 50 del CAD.
Infine, per quanto attiene agli adempimenti legati al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si dispone, a tutela delle Amministrazioni titolari del dato, che tutte le amministrazioni che ricevono e trattano tali dati sono da considerarsi quali titolari autonomi del trattamento con le conseguenti responsabilità.
Art. 41
Tale articolo aggiunge al “CAD” il rilevante art. 18-bis contenente le procedure e le sanzioni collegate alle “Violazione degli obblighi di transizione al digitale”.
Secondo quanto previsto, AgID svolgerà i ruoli di vigilanza, verifica e controllo. L’agenzia per l’Italia Digitale dovrà dunque contestare il mancato rispetto degli adempimenti normativi e, laddove gli enti non dovessero adeguarsi alle disposizioni indicate durante l’istruttoria entro i termini stabiliti sempre da AgID, si determina un quadro sanzionatorio (da 10.000 a 100.000 euro). Contestualmente AgID dovrà segnalare la violazione all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e di valutazione della performance. Sottolineiamo che la procedura sanzionatoria scatterà solo nei casi di mancata adesione a PagoPA, alle piattaforme SPID, CIE e app IO, alla mancata conformità agli obblighi di condivisione dati e per ciò che attiene alla loro messa a disposizione nella “Piattaforma digitale nazionale dati”.
Art. 53
Si introduce una procedura semplificata per l’acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. In particolare non sarà necessario la pubblicazione di un bando in relazione agli affidamenti aventi ad oggetto gli acquisti sopra menzionati e quelli relativi alla connettività finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR (se la determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2026).
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