Body cam nei Reparti Mobili dei servizi di ordine pubblico, linee guida di utilizzo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Al via l’utilizzo di body cam per gli operatori dei Reparti Mobili nei servizi di ordine pubblico, ma solo in caso di criticità. Una circolare ministeriale detta utili linee guida all’utilizzo del dispositivo.

Le videocamere individuali entrano a far parte di diritto delle dotazioni dei Reparti Mobili nei servizi di ordine pubblico. Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare del 18 gennaio 2022 che però ha evidenziato due importantissimi aspetti. I dispositivi possono essere infatti utilizzati:

i) solo in concrete situazioni di pericolo e turbamento per l’ordine e della sicurezza pubblica;

ii) alla condizione di prestare la massima attenzione al rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali (fondamentale diventa l’aver eseguito una DPIA prima dell’acquisto e utilizzo dei dispositivi).

La circolare pone infatti l’attenzione sull’utilizzo di questi dispositivi in conformità alle norme in tema di riservatezza dei dati, in quanto è del tutto evidente che la rilevazione di immagini di persone fisiche costituisce “trattamento di dati personali”, con ciò applicandosi ogni principio previsto dalle normative europee e nazionali.

La circolare ministeriale del 18 gennaio 2022 è frutto di una concertazione con il Garante per la privacy, a cui il Ministero e l’Arma avevano chiesto di pronunciarsi sul punto.

Con due provvedimenti distinti l’Autorità per la riservatezza dei dati ha così dato il via libera al Ministero dell’interno e al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri all’uso delle body cam per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni, sottolineando che “le due Forze di Polizia dovranno comunque recepire alcune indicazioni dell’Autorità relative all’implementazione delle misure di sicurezza e al tracciamento degli accessi ai dati per rendere i trattamenti pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati (Decreto legislativo n. 51/2018)”.

L’Autorità ha chiesto, in particolare, al Ministero che il sistema non consenta l’identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona, specificando altresì di non ammettere la registrazione continua delle immagini e tantomeno quella di episodi non critici. Si è infatti specificato che la registrazione video dovrà essere interrotta non appena siano cessate le esigenze di necessità e urgenza che hanno determinato l’accensione della camera.

Le immagini dovranno essere poi immediatamente scaricate in sede in un dispositivo di memorizzazione (NAS) e – laddove vi siano gli estremi per procedere giudizialmente – saranno trasmesse all’Autorità competente. L’Autorità ha poi raccomandato alle Amministrazioni di valutare la possibilità di condividere i documenti originali con tutti i soggetti autorizzati da remoto, senza il ricorso alla produzione di copie.  Si è poi specificato un termine massimo di conservazione (6 mesi), salvo diverse esigenze e salvo le registrazioni avviate per sbaglio o senza i requisiti di necessità e urgenza, che dovranno invece essere cancellate immediatamente.

Il Ministero ha poi dettato, sulla base delle indicazioni fornite dal Garante, fondamentali linee guida per l’adozione di tali dispositivi (allegato 1 della circolare) affinché il loro utilizzo rispetti le norme sulla privacy.

Si ritiene che queste linee guida debbano essere tenute in debito conto anche dai Comandi di Polizia Locale, soprattutto in termini di liceità del trattamento, seppur le stesse si rivolgano agli operatori dei Reparti Mobili. Le stesse infatti forniscono indicazione e misure già approvate dal Garante per l’utilizzo lecito di tali dispositivi.

I Comandi di Polizia, infatti, ultimamente hanno iniziato a fare grande richiesta di questi strumenti, il cui utilizzo deve essere regolamentato anche secondo i profili privacy.

In primo luogo, dunque,  i Comandanti dovrebbero valutare se l’adozione di tali dispositivi risulti strettamente necessaria in situazioni di criticità ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Si ricorda infatti che l’utilizzo di tali dispositivi è in genere legato ad:

  • Attività di polizia giudiziaria.
  • Attività di controllo dell’ordine della sicurezza pubblica, limitata al contesto territoriale e al momento in cui sussistano rischi, ad esempio nel caso di tumulti in occasione di eventi.

Diventa poi fondamentale, tra le altre, adottare le seguenti misure:

1- la designazione formale delle persone autorizzate al trattamento (all. 2 della circolare) e dei responsabili nonchè il conferimento di adeguate istruzioni operative e l’erogazione di una formazione specifica;

2 – il rispetto delle prescrizioni e le misure di sicurezza tecniche ed organizzative indicate nell’allegato 1 della circolare (a titolo di esempio: la pseudonimizzazione, la cifratura, la privacy by default e by design, il software antivirus, l’utilizzo di memoria non removibile, l’autenticazione informatica con password da cambiare ogni 3 mesi e da disattivare in caso di non utilizzo per sei mesi o in caso di trasferimento ad altro ufficio);

3 – l’adozione di un registro di assegnazione dei dispositivi al fine di poter risalire sempre al soggetto che ha eseguito le registrazioni;

4 – l’impostazione del limite massimo di conservazione delle immagini scaricate a norma di legge, salvo la possibilità di prolungare detto termine in caso di particolari esigenze previa adeguata relazione motivazione scritta.   Al termine del periodo di conservazione le immagini devono essere cancellate irreversibilmente;

5 – l’obbligo da parte degli operatori del segreto di indagine nonché di segnalare qualsiasi tipo di anomalia che possa comportare accidentalmente o in modo illecito: la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

6 – un regolamento che approvi l’utilizzo di tali dispositivi;

7 – un accordo con le rappresentanze sindacali in conformità allo Statuto dei Lavoratori;

8 – l’adozione di un disciplinare interno per l’uso operativo che preveda procedure di riversamento, trasmissione e cancellazione delle immagini e quali sono i soggetti che possono autorizzare l’avvio delle riprese: direttamente l’operatore, il capo-pattuglia, la centrale operativa, l’ufficiale di turno o il comandante;

9 –  la Valutazione di impatto (DPIA – Data Protection Impact Assessment) prima dell’acquisto e utilizzo dei dispositivi. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, prevista dall’articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), è in questo caso infatti una procedura obbligatoria, che ha lo scopo di descrivere il trattamento di dati per valutarne in particolare la necessità e la proporzionalità nonché l’adeguatezza delle misure di sicurezza. A tal riguardo si evidenzia altresì che a differenza di quanto sostenuto dal Ministero e dall’Arma, che pur avendo presentato la Dpia non ritenevano necessaria la consultazione preventiva dell’Autorità, il Garante ha invece affermato che la Dpia non sarebbe sufficiente e che tale consultazione sarebbe invece dovuta, in quanto i rischi per le persone riprese possono essere anche molto elevati (potendo portare anche sino alla privazione di diritti e libertà).

Un via libero dunque per forze di Polizia e Arma, ma con riserva per quanto riguarda i Comandi di Polizia Locale. Al di fuori infatti dei casi di reparti specializzati che svolgano esclusivamente attività di controllo dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’uso di questi strumenti potrebbe comportare dei profili di illegittimità e dunque per i comandi di Polizia Locale che abbiano adottato questi strumenti in modo superficiale o che li utilizzino al di fuori del perimetro di necessità sopra descritto potrebbero delinearsi anche dei rischi di sanzioni.


Per ricevere aggiornamenti sulle tematiche relative all’innovazione nell’ICT iscriviti alla nostra newsletter.

Segui SI.net anche su Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn

Per informazioni sull’offerta di SI.net Servizi Informatici per accompagnarti nelle continue sfide legate all’innovazione tecnologica, scrivi a comunicazione@sinetinformatica.it o telefona allo 0331.576848.