Garante Privacy: nuove regole per la sicurezza dei dati in rete e nelle Tlc

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In caso di distruzione o perdita dei dati personali, le società telefoniche e gli Internet provider avranno l’obbligo di avvisare gli utenti.

In attuazione della direttiva europea in materia di sicurezza e privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, di recente recepita dall’Italia, il Garante per la privacy ha fissato un primo quadro di regole in base alle quali le società di telecomunicazione e i fornitori di servizi di accesso a Internet saranno tenuti a comunicare anche agli utenti, oltre che alla stessa Autorità, le “violazioni di dati personali” (“data breaches”) che i loro database dovessero subire a seguito di attacchi informatici o di eventi avversi quali incendi o altre calamità.

Le Linee guida adottate dal Garante stabiliscono chi deve adempiere all’obbligo di comunicare, in quali casi scatta l’obbligo di avvisare gli utenti, le misure di sicurezza tecniche e organizzative da mettere in atto per avvisare l’Autorità e gli utenti di un avvenuto “data breach”, i tempi e i contenuti della comunicazione.

Al fine di armonizzare le procedure e le modalità di notifica, l’Autorità ha comunque deciso di avviare una consultazione pubblica (con pubblicazione sulla G.U.), per acquisire da parte delle società telefoniche e degli Isp elementi utili a valutare l’adeguatezza delle misure individuate.

Ecco in sintesi i punti principali delle Linee guida del Garante:

Chi deve comunicare le violazioni
L’obbligo di comunicare le violazione di dati personali spetta esclusivamente ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet. L’adempimento non riguarda quindi le reti aziendali, gli Internet point (che si limitano a mettere a disposizione dei clienti i terminali per la navigazione), i motori di ricerca, i siti Internet che diffondono contenuti.

La comunicazione al Garante
La comunicazione della violazione dovrà avvenire in maniera tempestiva: entro 24 ore dalla scoperta dell’evento, aziende Tlc e Internet provider dovranno fornire le informazioni per consentire una prima valutazione dell’entità della violazione (tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del luogo dove è avvenuta la violazione). Avranno inoltre 3 giorni di tempo per una descrizione più dettagliata.

Per agevolare l’adempimento il Garante ha predisposto un modello di comunicazione disponibile online che, una volta aperto, compilato e, dopo aver apposto la firma digitale, va salvato come un file .pdf sul proprio computer. Infine, il modello va inviato al Garante unicamente tramite posta PEC all’indirizzo: dcrt@pec.gpdp.it.

All’esito delle verifiche, i provider dovranno comunicare al Garante le modalità con le quali hanno posto rimedio alla violazione e le misure adottate per prevenirne di nuove.

La comunicazione agli utenti
Nei casi più gravi, oltre al Garante, le società telefoniche e gli Isp avranno l’obbligo di informare anche ciascun utente delle violazioni di dati personali subite. I criteri per la comunicazione dovranno basarsi sul grado di pregiudizio che la perdita o la distruzione dei dati può comportare (furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione), sulla “attualità” dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per i malintenzionati), sulla qualità dei dati (finanziari, sanitari, giudiziari etc.), sulla quantità dei dati coinvolti.
La comunicazione agli utenti deve avvenire al massimo entro 3 giorni dalla violazione e non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintellegibili i dati.

I controlli del Garante
Per consentire l’attività di accertamento del Garante, i provider dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.

Le sanzioni
Non comunicare al Garante la violazione dei dati personali o provvedere in ritardo espone a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro. Stesso discorso per la omessa o mancata comunicazione agli interessati, siano essi soggetti pubblici, privati o persone fisiche: qui la sanzione prevista va da 150 euro a 1000 euro per ogni società o persona interessata. La mancata tenuta dell’inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.

Fonte: Comunicato Stampa del Garante della Privacy

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