– Obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS
Al fine di consentire agli Operatori Economici e alle Stazioni Appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, l’Autorità ha accolto le richieste, ricevute dal mercato, rimodulando il regime transitorio previsto dalla Deliberazione n. 111/2012. Per questo motivo i termini di decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sono stati modificati.
L’Autorità ha deliberato di modificare i termini di decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, disciplinati dall’art. 9 della deliberazione n. 111/2012, nel modo di seguito riportato:
a) Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
b) Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
c) A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.
Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Si precisa che è sempre possibile anche per questa tipologia di appalti, procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità Web based.
Nel periodo luglio/dicembre 2013 continueranno ad essere erogati i moduli di formazione ed assistenza all’utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità riportate nel sito dell’Autorità.
I nuovi termini sono contenuti nel Comunicato del Presidente dell’Autorità: Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’ “Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”.
– Obblighi di trasmissione delle informazioni all’AVCP
Con Comunicato del Presidente “Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (“Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012”) si stabilisce che il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni di cui all’art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.
Ai fini di una più dettagliata e completa indicazione dei dati e delle informazioni da fornire ad opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella richiamata deliberazione n. 26/2013:
• Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data.
• La compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non contenere tutte le ulteriori informazioni della tabella di cui all’art. 3 comma 1.
• Per “Elenco degli operatori invitati a presentare offerta” si intende l’elenco degli operatori che hanno presentato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).
• Per “Importo delle somme liquidate”, considerata la finalità della legge, deve intendersi l’importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell’appalto.
• Per “Data di ultimazione lavori, servizi, forniture” deve intendersi la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali.
• Nel caso in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare all’indirizzo trasmesso all’Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico al Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013.
• Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni “Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario”, lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata la sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno presentato offerta ed indicata comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola vuota.
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