Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla validità della firma digitale nelle procedure di gara telematiche.
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Con sentenza n. 4676/2013, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, ossia le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente.
Leggi l’approfondimento “Firma digitale: sufficiente anche senza il documento di identità” di Silvia Surano su LeggiOggi
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