Privacy e trasparenza on line della Pa: le nuove Linee guida del Garante

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Il Garante della Privacy ha emanato delle nuove linee guida sui siti internet delle PA, per fare chiarezza sulle modalità di pubblicazione dei dati a seguito del D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza dei siti web istituzionali.

A volte ritornano, verrebbe da dire. Ed in effetti è così: il Garante della Privacy è tornato nuovamente su un tema che negli ultimi anni ha conosciuto grandi evoluzioni normative – quello dei siti web della pubblica amministrazione – con delle nuove linee guida per regolamentare la pubblicazione delle informazioni nel rispetto della protezione dei dati personali.

E’ la terza volta che il Garante si esprime su questa tematica, cercando di tenere il passo dei tempi e fornire alle pubbliche amministrazioni un adeguato supporto normativo per districarsi in una tematica non facile, che deve tenere conto di molti aspetti.

La prima volta fu nel 2007, quando si rese necessario un intervento per dare una direzione coerente a tutte quelle pubbliche amministrazioni che cominciavano a pubblicare i dati sui propri siti istituzionali, in alcuni casi precorrendo i tempi con la pubblicazione dei dati all’albo pretorio on line.

La seconda volta fu nel 2011, quando a partire dal 1 Gennaio di quell’anno la legge 69/2009 indicò l’effetto della pubblicità legale alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi sui siti delle PA, a discapito delle pubblicazioni cartacee: l’entrata in vigore dell’albo on line spinse il Garante a dettare delle nuove linee, rivedendo in parte le vecchie e introducendo concetti nuovi.

Questa terza volta si deve al D.Lgs. 33/2013, che ha attuato una profonda azione di riordino normativo sulle tematiche delal trasparenza, il che ha portato il Garante a sottolineare alcuni concetti principali:

1) trasparenza e pubblicità legale sono 2 principi diversi che si esplicitano tuttavia attraverso la pubblicazione di informazioni sul sito internet istituzionale – principi diversi a cui corrispondono diverse finalità e modalità di pubblicazione. Il D.Lgs. 33/2013 disciplina la trasparenza dei siti delle PA, mentre la pubblicità legale si poggia sul D.Lgs. 267/2000.

2) La sezione “Amministrazione Trasparente” e l’Albo Pretorio, per i motivi indicati al punto precedente, hanno differenti modalità e tempistiche di pubblicazione. In particolare, le informazioni pubblicate all’albo pretorio devono essere nascoste ai motori di ricerca e avere un tempo di pubblicazione limitato, mentre le informazioni pubblicate sulla sezione “Amministrazione Trasparente” devono essere accessibili a Google & Co. e rimanere pubblicate per un tempo che generalmente corrisponde a 5 anni.

3) il concetto di “open data” è un terreno un po’ delicato – se non ci sono dubbi sull’obbligo di pubblicare i dati in formato aperto, tale apertura non si estende al riutilizzo dei dati. Lo stesso art. 7 del D.Lgs. 33/2013 ribadisce che il riutilizzo dei dati deve comunque sottostare alle disposizioni del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amm.ne Digitale) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy). Questo significa che la possibilità di accedere ai dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” non consente l’utilizzo indiscriminato di tali dati da parte degli utenti, anzi, il riuso di tali dati deve essere effettuato “in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati”.

4) L’archivio dell’albo pretorio – in cui eventualmente confluiscono gli atti una volta trascorso il periodo di pubblicazione indicato dalle normative – deve essere “depurato” dei dati personali, salvo che sia espressamente previsto da norma di legge o regolamento (art. 19 c. 3 D.Lgs. 196/2003)

Leggi il comunicato sul sito del Garante per la privacy

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