Illegittimità della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari

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E’ giunto anche alla Corte Europea il contenzioso sulla tassa di concessione governativa relativa ai contratti per il cellulare in abbonamento, prevista dall’art. 21 della tariffa allegata al dpr n. 641/1972. Le sentenze n. 100/10/09 e n. 102/10/09 della C.T.P. di Vicenza sono recentemente tornate sull’argomento ribadendone l’illegittimità, confermando così la tesi sostenuta dalla C.T.P. di Perugia il 16 novembre 2007.


In particolare, la tassa non sarebbe più dovuta dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice delle comunicazioni (D.Lgs. n. 259/2003). La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza ha così stabilito che alcuni Comuni veneti, i cui Sindaci avevano promosso il ricorso, avrebbero diritto al rimborso della tassa di concessione governativa pagata dal 2006 al 2008 sui cellulari.

La Tassa (12,91 euro per i contratti uso affari e i 5,16 euro per i contratti uso privato) era originariamente diretta ai gestori del servizio di comunicazione radio, imponendogli il versamento del tributo a fronte del loro utilizzo del bene pubblico etere. Con diversi decreti ministeriali di modifica, il Governo italiano ha successivamente stabilito che il presupposto della Tassa fosse rappresentato da un documento sostitutivo della licenza (ormai non più attuale) e cioè il contratto di abbonamento sottoscritto tra utenti e il gestore del servizio fisso di telefonia mobile.

Secondo la C.T.P. di Vicenza, il Codice delle comunicazioni del 2003 non ha espressamente abrogato la Tassa in esame, ma ne avrebbe eliminato i presupposti: nell’ottica di una totale liberalizzazione dei servizi di comunicazione, il D.Lgs. n. 259 ha fatto venire meno la ragione di mantenere in vita un regime di tipo concessorio e per questo ha abrogato l’art. 318 del dpr n. 156/1973 che, con una finzione giuridica, considera il contratto di abbonamento come sostitutivo della licenza, e per questo lo tassa.

La questione è ora giunta alla Corte di giustizia Europea alla quale si chiede di chiarire definitivamente tutte le controversie sull’argomento. La Corte – per iniziativa di un giudice della C.T.P. di Taranto – è stata infatti chiamata a decidere sulla legittimità della tassa in esame: in merito al silenzio rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla domanda di rimborso presentata dal contribuente per l’importo della tassa sui telefonini (ex art 13 dpr 641/1972). E’ sotto accusa la disparità di trattamento tra i contribuenti italiani e quelli comunitari, in quanto solo i primi (oltre a Grecia e Bulgaria) sono assoggettati a questa tassa.

Questa situazione dimostra che la Tcg è un tributo disarmonico, in un mercato in cui vigono le regole della liberalizzazione. I giudici comunitari quindi dovranno pronunciarsi innanzitutto se l’articolo 21 della tariffa allegata al dpr 641/72 e il dlgs 259/03 (le norme istitutive del codice delle telecomunicazioni ) sono compatibili con la relativa direttiva (2002/20).

La Corte sarà anche chiamata a stabilire se il pagamento dei 12,91 euro non crei una disparità di trattamento in quanto l’onere spetta solo ai contribuenti che hanno un contratto in abbonamento e non anche a quelli che utilizzano le carte ricaricabili.

L’ulteriore anomalia è che lo Stato italiano ha espressamente esentato dal pagamento della tassa di concessione governativa non solo le Amministrazioni statali ma anche Enti pubblici quali le Agenzie fiscali, mentre lo stesso trattamento non è stato riservato alle Amministrazioni locali e agli altri Enti territoriali.

Altro punto all’esame dei giudici comunitari, gli ostacoli alla creazione di un libero mercato, in quanto la tassa determinerebbe un incremento dei costi in capo agli utilizzatori del servizio di telefonia mobile che sottoscrivono i contratti di abbonamento e scoraggiando in questo modo l’ingresso nel mercato del servizio telefonia mobile.

In caso di una decisione di illegittimità della Corte ci sarà l’eliminazione del tributo dal nostro ordinamento, comportando una perdita per l’erario di 800 mln di uro annui e, sommando le domande di rimborso (che coprono 3 anni ex art. 13 DPR n. 641 del 26/10/1972 ), lo Stato arriverebbe a perdere 2,4 mld di euro.

Nell’attesa che venga emessa la sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea, al fine di evitare decadenze e prescrizioni, sarebbe opportuno presentare un’istanza di rimborso in carta semplice all’Agenzia delle Entrate di competenza della residenza dell’utilizzatore del servizio di telefonia mobile. Essendo il termine decadenziale di 3 anni, ad oggi può essere chiesto il rimborso per il periodo 2008/2010.