La disposizione è contenuta nelle “Linee guida“ per i siti web dedicati alla salute (che non riguardano comunque i servizi di assistenza sanitaria online e la telemedicina) varate dal Garante della privacy e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012.
Cresce, infatti, il numero dei fruitori di siti web, blog e forum che chiedono consigli e consulenze in merito ad una specifica patologia, con il rischio concreto di rendersi identificabili sul web proprio per questa. C’è la possibilità, infatti, che tali informazioni possano essere indicizzate dai motori di ricerca o conosciute da altri utenti internet non necessariamente iscritti al sito.
Grazie alla presa in visione dell’ “avvertenza di rischio”, barrando l’apposita casella, l’utente sceglierà liberamente se inserire o meno i dati personali che possono rilevare, anche indirettamente, la propria identità o quella di terzi.
I siti che prevedono la registrazione saranno tenuti anche ad informare gli utenti sugli scopi per i quali i dati sono richiesti, sulle modalità del loro trattamento, sui tempi di conservazione, sul diritto di cancellare, aggiornare, rettificare o integrare i dati così raccolti, come previsto dal Codice privacy.
Il Garante, infine, ha stabilito che i dati raccolti dai gestori dei siti dovranno essere protetti da rigorose misure di sicurezza, dovranno restare riservati e non essere comunicati o diffusi a terzi, e dovranno essere trattati solo da personale autorizzato.
Fonti:
Dossier “Tutele per utenti di social network, blog e forum dedicati alla salute” sul sito del Governo
Comunicato stampa: “Più tutele per gli utenti di social network, blog e forum dedicati alla salute. Prevista per i siti l’avvertenza di rischio” sul sito del Garante della privacy
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